Art. 2.

      1. Al fine di consentire la continuità e il mantenimento della qualità del servizio nelle rappresentanze diplomatiche, negli

 

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uffici consolari e negli istituti italiani di cultura all'estero, il personale collocato nel ruolo speciale transitorio ad esaurimento del Ministero degli affari esteri, ai sensi dell'articolo 1, è mantenuto stabilmente all'estero, nella sede presso la quale presta servizio. Per gravi e documentati motivi personali o nel caso di chiusura o di soppressione dell'ufficio all'estero, il predetto personale può essere trasferito ad altra sede, individuata con criteri da determinare in sede di contrattazione. In tali casi si applicano le indennità di trasferimento spettanti al personale di ruolo del Ministero degli affari esteri.